
L’inserimento delle “condizioni abilitanti” – ex condizionalità ex ante della programmazione 2014-2020 – nei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali muove dall’idea di fondo che l’esistenza (e la sussistenza) di un quadro legislativo consolidato e di un quadro di policy chiaro e stabile siano funzionali ad un’attuazione dei Programmi efficiente ed efficace.
Inoltre, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento generale, se la Commissione reputa “non soddisfatta” una condizione vincolante, «le spese relative a operazioni collegate all’Obiettivo Specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa»
Il post, pertanto, rimarca che il riesame intermedio dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel 2025 dovrebbe adeguatamente considerare le condizioni abilitanti.