Recovery Plan e Accordo di Partenariato 2021-2027

Martedì 7 Settembre un Comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha annunciato l’imminente chiusura del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027 e, quindi, l’approvazione dell’Accordo di Partenariato.
Il post, sull’abbrivo di precedenti analisi brevi di similitudini ed elementi di differenziazione fra PNRR e Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali, rimarca come vi siano due sezioni dell’Accordo di Partenariato che consentono di capire meglio sin d’ora le specificità della programmazione degli interventi del PNRR e di quelli dei Fondi Strutturali: quella sull’attuazione della nuova agenda territoriale 2021-2027 e quella sui Programmi Operativi Nazionali (PON).
Il post sottolinea che l’esame dell’articolazione e dei contenuti dei PON costituisce il principale termine di riferimento del rispetto di condizioni di mutua coerenza della programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di quelli inseriti nel PNRR, a causa della “somiglianza” di PNRR e PON e dell’assunzione diretta di responsabilità a livello di Governo centrale che caratterizza questi strumenti di policy.

Recovery Plan: i rimborsi dell’UE agli Stati sono condizionati ai risultati ottenuti. Sarà così anche per i singoli progetti?

Scalinata

Il post ricorda che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) condiziona il rimborso delle spese dei PNRR agli Stati Membri ai risultati ottenuti. Questo è naturale, trattandosi di uno strumento di finanziamento particolare (è una “facility”).
Possiamo parlare, pertanto, di PNRR “orientati ai risultati”? Questo dipenderà molto dai meccanismi di rendicontazione della spesa che verranno definiti a livello di singolo progetto. Al momento è certo, in base all’art. 24 del Regolamento sul Dispositivo che la Commissione, prima di procedere al pagamento del contributo finanziario, valuterà «se i pertinenti traguardi e obiettivi [indicati nel PNRR] siano stati conseguenti in maniera soddisfacente».
Il Regolamento, la Decisione di esecuzione del Consiglio che ha approvato il PNRR italiano e anche il DL 77/2021 (c.d. “DL Recovery Plan”), convertito in legge con la L. 108/2021, fin qui non hanno chiarito se questo meccanismo di rimborso performance based si applicherà anche ai singoli progetti. Solo in quel caso sarebbe pienamente lecito parlare di PNRR “orientati ai risultati”.

Recovery and Resilience Facility vs Fondi Strutturali. Bisogna tenere maggiormente conto dei diversi “metodi di gestione”

Il post evidenzia che i rischi inerenti alla possibile estensione ai Fondi Strutturali del sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) e al conseguente depotenziamento del ruolo delle Regioni nella gestione dei Fondi dell’UE per lo sviluppo strutturale appaiono alquanto remoti. Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza e i Fondi Strutturali hanno fondamenta giuridiche e “metodi di gestione” così nettamente diversi per cui appare alquanto problematico (sul piano istituzionale e su quello giuridico) l’estensione, nella programmazione post 2027, del sistema di gestione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza ai Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Formulazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027 e valutazione

Il post illustra alcuni elementi basilari sulla formulazione dei Programmi complessi – quali sono quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali – e sulla loro valutazione.
Anche questi Programmi, infatti, sono informati alla logica generale per cui si deve delineare a priori il “percorso di cambiamento” attivato dagli interventi di policy (“teoria del cambiamento”). In altri termini, per la loro formulazione sarebbero importanti la “teoria del cambiamento” insita nel Programma, una adeguata valutazione ex ante e la contestuale definizione del “disegno di valutazione” dei Programmi. Inoltre, va sempre ricordato che la valutazione degli impatti dei Programmi non si può assolutamente fondare su degli indicatori, bensì deve essere fondata sulla rigorosa applicazione di metodi di analisi contro-fattuale. La ragione risiede nel fatto che gli effetti strutturali dei Programmi sulle variabili socio-economiche non vengono solo a dipendere dall’attuazione degli interventi (cause endogene), ma anche da una congerie di variabili “esogene” rispetto al Programma (cause esogene di contesto).

Next Generation EU: un ponte verso una autentica “unione fiscale” e la riforma del sistema di finanza pubblica europea?

Venerdì 23 Luglio, Ferdinando Nelli Feroci – uno dei massimi esperti italiani di affari e fondi europei, attualmente presidente dello IAI – ha pubblicato un interessante articolo sul dibattito in merito a Next Generation EU (NGEU) a un anno circa dalla sua approvazione. Il dibattito oggi verte sul possibile ruolo di NGEU quale ponte verso: (i) un’autentica “unione fiscale” e (ii) la riforma del sistema di finanza pubblica europea. Il dibattito su questi aspetti, come dimostra il contributo di Nelli Feroci, è troppo sbilanciato sull’immane novità costituita dal fatto che, dal lato del finanziamento del bilancio europeo, i dispositivi di spesa ex NGEU sono finanziati tramite titoli di debito europeo. Quando si ragiona su NGEU quale possibile veicolo di un più ampio ripensamento del sistema di finanzia pubblica dell’UE bisogna considerare anche il versante delle spese, avendo ben presente che esaminando i vari dispositivi di spesa bisogna sempre tenere conto dei diversi “metodi di gestione” che li caratterizzano e dei loro molteplici meccanismi di delivery.

La concentrazione tematica dei Fondi Strutturali 2021-2027

Il post presenta in termini divulgativi il significato del principio della “concentrazione tematica” dei Fondi Strutturali. Tale principio – qui illustrato segnatamente per il FESR – si sovrappone a quello di concentrazione “finanziaria”, dal momento che di fatto si concretizza in una serie di riserve di allocazione delle risorse pubbliche stanziate per obiettivi di politica economica e/o ambiti tematici di intervento. L’aspetto maggiormente rimarcato è che a latere della concentrazione tematica stricto sensu (a cui si dà corso con dei vincoli di allocazione delle risorse finanziarie), vanno considerati anche i vincoli sulle tipologie di intervento ammissibili e non ammissibili a beneficio, indicati nei Regolamenti verticali sui Fondi e quelli sulle categorie di intervento, come desumibili dall’Allegato I al Regolamento sulle Diposizioni Comuni (RDC). La tabella 1 dell’Allegato I al RDC, infatti, riporta una autentica nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali, ciascuna delle quali è identificata da un codice (da 001 a 182).

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva i Regolamenti sui Fondi Strutturali 2021-2027

Il breve post ricorda la conclusione del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027. Mercoledì 23 Giugno, nel pomeriggio, il Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria ha approvato in via definitiva i Regolamenti sulla “politica di coesione” 2021-2027 (segnatamente il Regolamento sulle Disposizioni Comuni, il Regolamento su FESR e Fondo di Coesione e quello sull’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea). Questi Regolamenti saranno pubblicati il 30 Giugno sulla GUUE.

Fondi Strutturali 2021-2027 e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”

Negli ulti mesi, in diversi articoli pubblicati sul magazine online Vita e su degli importanti inserti settimanali dei quotidiani La Repubblica e Corriere, l’economista ed ex parlamentare Giovanna Melandri, con riferimento al Recovery Plan italiano, ha rimarcato l’importanza di interrogarsi su «come coniugare l’esigenza della velocità [di spesa] con quella della qualità, orientata all’obiettivo dell’impatto sociale ed ambientale» e, a tal fine, ha suggerito quale risposta il ricorso ad appalti pubblici informati agli schemi “impact finance”.
Una siffatta domanda mi pare sia ancora più significativa con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027. Il Regolamento generale che li disciplina nel periodo di programmazione che si apre quest’anno prevede il ricorso a una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, finanziamenti dell’UE “legati ai risultati” e, quindi, assimilabili a forme di “impact finance”). Se le ormai note “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente rafforzate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di catalizzare la “capacità di spesa” dei PO, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza, a mio avviso ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. Il Regolamento generale prevede, in termini semplificati, che Stati Membri (e Regioni) indichino se ricorreranno o meno ai “finanziamenti non collegati ai costi” nei PO. Dal momento che nel giro di pochi mesi si prevede il loro invio alla Commissione sarebbe assolutamente questo il tempo per esercitare un’azione di lobbying al fine di promuoverne l’utilizzo nei PO 2021-2027.

Risoluzione del Parlamento Europeo sui Recovery Plan. Quali insegnamenti trarne per l’attuazione di Recovery Plan e Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali?

Il post propone delle critiche all’odierna Risoluzione del Parlamento Europeo su formulazione, attuazione e valutazione dei Recovery Plan.
L’aspetto più controverso è la malcelata volontà della Risoluzione di porre il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e i Recovery Plan a latere degli strumenti tradizionali a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale dell’UE (in primis i Fondi Strutturali).
Il Dispositivo e i Fondi Strutturali hanno fondamenti politici, giuridici e di politica economica ampiamente diversi ed è opportuno che sia così. Invece di spingere l’attuazione dei Recovery Plan nella direzione degli obiettivi dei Fondi Strutturali, come tenta di fare la Risoluzione, sarebbe molto più opportuno rivendicare una forte coerenza dei Recovery Plan nazionali e dei Programmi Operativi cofinanziati dei Fondi Strutturali e, soprattutto, la conclusione dei negoziati sugli Accordi di Partenariato nazionali e sui Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.