1. I Piani di Partenariato Nazionali e Regionali 2028-2034, come è, ormai, ampiamente noto, saranno lo strumento principale di attuazione delle politiche strutturali (o, se si preferisce, territoriali) dell’UE nel periodo 2028-2034. [1]
Il negoziato sui Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR) ha registrato un deciso cambio di passo nel mese finale della presidenza di turno cipriota dell’UE. In particolare, si ricorda che il Consiglio dell’UE:
• l’11 giugno ha rilasciato una nuova versione del “negotiating box” (“progetto di schema di negoziato”) sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 (una prima versione era stata rilasciata il 9 dicembre 2025);
• il 16 giugno ha rilasciato il “testo di compromesso parziale” sulla proposta di regolamento-quadro sui PPNR e sul Fondo “unico” – Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza – che ingloba tutti gli strumenti di finanziamento europei caratterizzati da una pre-allocazione di finanza pubblica europea a livello nazionale, tra cui i Fondi Strutturali. [2]
2. L’art. 2 della proposta iniziale di regolamento sul Fondo “unico” per le politiche strutturali – Comunicazione COM(2025) 565 – dispone che esso persegua un Obiettivo Globale (overall aim) e cinque Obiettivi Generali (OG). L’art. 3 riporta anche cinque Obiettivi Specifici (OS) e gli ambiti di intervento (policy field) associati a ciascuno degli OS (in totale i policy field – sub Obiettivi Specifici – sono 28).
3. Questa impostazione è stata parzialmente rivista dal “negotiating box” dell’11 giugno scorso e, ancora più nel dettaglio, dal “testo di compromesso” sulla proposta iniziale di regolamento-quadro.
Gli Obiettivi Generali (OG) sono ora sei dal momento che:
• l’art. 3 del testo iniziale del regolamento quadro su Fondo “unico” e PPNR riportava un generico riferimento all’esigenza di tenere conto degli obiettivi dei tre Fondi che consentono di affrontare i problemi connessi all’integrazione dei migranti regolari e dei rifugiati e ai rimpatri (il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI); il Fondo per la gestione dei flussi alle frontiere e la politica dei visti e il Fondo per la Sicurezza Interna);
• il paragrafo 30 dal “negotiating box” ha introdotto il nuovo OG Sostenere l’attuazione di politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione, nonché politiche in materia di gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna (si veda anche la nuova formulazione dell’art. 2 della proposta di regolamento quadro di cui al “testo di compromesso” rilasciato il 16 giugno scorso).
4. Anche gli Obiettivi Specifici (OS) di cui all’art. 3 della proposta di regolamento-quadro sono ora sei, dato che i testi licenziati dal Consiglio dell’UE a giugno hanno introdotto, coerentemente con il nuovo OG, il nuovo OS Sostenere gli obiettivi settoriali del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione, del Fondo per la gestione dei flussi alle frontiere e la politica dei visti e del Fondo per la Sicurezza Interna (a questo nuovo OS, per ora, non sono associati specifici policy field).
5. Preme evidenziare due altri aspetti:
• il Consiglio ha apportato delle piccole modifiche – alquanto rilevanti per la programmazione – anche al nome degli Obiettivi Specifici (si veda la tavola sinottica che segue);
• sono stati modificati anche i nomi di diversi policy field (aspetto che verrà affrontato in dei post successivi).
6. Malgrado le modifiche di cui sopra, a me pare che continuino ad esserci due problemi di fondo nel “quadro degli obiettivi” ex art. 2 ed ex art. 3 della proposta di regolamento-quadro:
• gli Obiettivi Generali continuano ad essere fortemente coerenti con il piano di lavoro per la legislatura europea 2024-2029 della Commissione von der Leyen II e molto meno con gli obiettivi istituzionali delle politiche strutturali (questo fa venire il dubbio che i PPNR siano pensati dai decisori politici europei più come strumenti di enforcement delle direttrici strategiche dell’UE che come strumenti per lo sviluppo strutturale dei territori europei più fragili);
• il “quadro degli obiettivi” ex art. 2 ed ex art. 3 non si può assolutamente considerare in linea con il c.d. Approccio di Quadro Logico, che prevede che programmi pluriennali di politica economica e progetti siano elaborati sulla base di relazioni di mutua coerenza, secondo una logica “if then”, fra diversi livelli di obiettivi. In altri termini, Obiettivi Generali e Obiettivi Specifici appaiono come dei meri contenitori e non come dei veri livelli logici di una possibile “catena del cambiamento”. [3]
Fig. 1 – Obiettivi Specifici dei Piani di Partenariato Nazionali e Regionali 2028-2034
[1] Il Fondo “unico” per le politiche strutturali sarà attuato in primo luogo tramite dei Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR) che, nelle intenzioni della Commissione, saranno dei Piani-quadro a livello nazionale articolati in capitoli (con la possibilità di inserire capitoli tematici e territoriali).
Il Fondo “unico” abbraccerà più politiche settoriali dell’Unione e, dunque, i PPNR dovranno coprire tutte le priorità settoriali delle varie politiche pubbliche compattate nei Piani nazionali.
[2] Il Fondo “unico” per le politiche strutturali degli Stati Membri è inserito nella rubrica 1 Coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura; prosperità e sicurezza rurale e marittima che, come si evince dalla figura che segue, include anche una linea di spesa per ripagare i prestiti contratti dall’UE per finanziare l’Iniziativa Next Generation EU e i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 2021-2026.
L’articolo 10 della proposta di regolamento quadro, letto insieme alle due tabelle finanziarie allegate alla Comunicazione COM(2025)570 sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, chiarisce come il Fondo “unico” finanzierà i PPNR Regionali (Piani su scala nazionale per ciascuno dei 27 Stati Membri), lo Strumento dell’UE (EU Facility), il Piano INTERREG e l’assistenza tecnica della Commissione.
Fig. 2 – L’articolazione della rubrica 1 del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034
Il Fondo “unico” includerà anche il Fondo Sociale per il Clima, che dovrebbe esser operativo a partire dal 2026, è finanziato dai proventi rinvenienti dall’adozione del nuovo sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading System 2 – ETS2) per gli edifici e il trasporto su strada (si veda la Direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 recante modifica della Direttiva 2003/87/CE, che istituisce un più articolato sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione).
[3] Va ricordato che, in continuità con la programmazione 14-20 e quella corrente, la vera “unità minima di programmazione” sarà costituita non dalle azioni inserite, bensì dai “settori di intervento” (“campi di intervento”) riportati nell’Allegato I alla proposta di regolamento che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell’Unione (ex COM(2025) 545). I “settori di intervento” vengono definiti come una categoria standardizzata e predefinita utilizzata per classificare le attività sostenute.







