«L’innovazione è il connubio di nuova conoscenza,
incorporata in un’invenzione,
con l’introduzione di quell’invenzione nel mercato»
W.J. Baumol, R.E. Litan, C.J. Schramm;
Capitalismo buono, capitalismo cattivo, EGEA (2009), p. 6
1. Il «Regolamento STEP» – Reg. (UE) 2024/795 sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – «STEP») – è inteso a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tre cluster di tecnologie strategiche critiche per l’autonomia strategica e la competitività del sistema produttivo europeo e suggella, di fatto, un nuovo modello di politica industriale dell’UE fortemente attivo (dirigista).
2. Il «Regolamento STEP», come evidenziato a più riprese in questo blog, è diventato l’autentico faro del “riesame intermedio” dei Programmi della politica di coesione, previsto dall’art. 18 del Regolamento generale sui Fondi Strutturali (Reg. (UE) 2021/1060).
La STEP, infatti, non va intesa come una piattaforma programmatica di politica industriale, bensì come una piattaforma “di finanziamento”.
Fra gli strumenti di finanziamento dell’UE che vengono utilizzati per sostenere sviluppo e fabbricazione delle tecnologie strategiche critiche vi sono anche i Fondi Strutturali. Il “riesame intermedio”, pertanto, è diventato la leva per riorientare, indirettamente, le risorse stanziate per i Programmi della politica di coesione sulla STEP.
Questo vale, in particolare, per i Programmi FESR, alla luce degli obiettivi della STEP (fortemente orientati a rinnovare profondamente la base produttiva del vecchio continente), della tipologia delle tecnologie strategiche critiche – richiamate sinteticamente nella figura che segue – e delle disposizioni di modifica dei Programmi (le proposte di modifica del «Regolamento STEP» si concentrano principalmente sul FESR e sono meno impattanti sui Programmi FSE+).
Fig. 1 – Cluster di tecnologie strategiche critiche della STEP
3. La proposta di “modernizzazione” del 1° aprile scorso della politica di coesione, discussa ampiamente negli ultimi post, ha allungato i tempi di completamento del “riesame intermedio” (fino al 31 dicembre di quest’anno) e, al tempo stesso, ha confermato la centralità del «Regolamento STEP» nell’indirizzare le scelte di revisione dei Programmi (si vedano, in particolare, i post del 10 maggio e del 20 giugno).
4. Anche se la STEP è una piattaforma “di finanziamento” e non una piattaforma programmatica, l’Iniziativa STEP, come illustrato nel post del 20 luglio, comporta l’esigenza di una riflessione su due aspetti:
• il definitivo ritorno sulla scena di una politica industriale attiva di indirizzo dello sviluppo produttivo fra le politiche pubbliche dell’Unione;
• le sovrapposizioni teoriche e pratiche fra politica industriale e politica regionale (tenendo conto che la politica di coesione cofinanziata dai Fondi Strutturali non è altro che la politica regionale dell’UE e, quindi, è per definizione sia orientata ai territori regionali, che informata a un approccio bottom up che valorizza il contributo di conoscenze e le indicazioni sulle strategie dei portatori di interesse locali). [1]
5. In merito a questo secondo aspetto, il dibattito teorico ha giustamente evidenziato che non è certamente semplice distinguere nettamente queste due politiche. In questa luce è significativo che l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), recentemente, ha rilasciato un contributo molto interessante (Place-Based Industrial Policy. Lessons for place transfrormation), che cerca di individuare i punti di convergenza fra le due politiche da valorizzare.
L’OCSE parla espressamente del progressivo emergere, a livello mondiale, di una Place-Based Industrial Policy (PBIP). Nel contributo dell’OCSE vi è il pieno riconoscimento di due aspetti critici:
• politica industriale e politica regionale hanno obiettivi diversi (si veda lo schema riportato a 12 del contributo). La prima – sovente place-blind – è intesa a rafforzare la competitività dell’economia nazionale; (ii) la seconda ha l’obiettivo precipuo di favorire lo sviluppo di regioni più arretrate e la progressiva convergenza dei loro livelli di sviluppo verso quelli medi nazionali;
• il successo di una Place-Based Industrial Policy – una politica industriale forgiata sulla base di asset, specificità dei sistemi produttivi locali e percorso di sviluppo industriale e socio-economico dei “luoghi” – viene a dipendere dalla “prontezza” dei “luoghi” (“readiness”). Il successo di una PBIP, in altri termini, dipende dalle capacità dei politici (l’OCSE parla di “political readiness”), del sistema imprenditoriale (“economic readiness”) e del sistema amministrativo (l’OCSE usa l’espressione “institutional readiness”, ma va intesa, specificamente, come capacità amministrativa).
6. Sulla base di queste premesse, si propongono le seguenti riflessioni:
• l’estensione della durata temporale del “riesame intermedio” dei Programmi FESR fornisce il destro per la sperimentazione di una strategia di riformulazione dei Programmi fortemente informata ai capisaldi e agli strumenti di una PBIP (trattati nei due precedenti post);
• tale sperimentazione dovrebbe tenere conto dei rischi economici, politici e amministrativi che potrebbero minare la “readiness” dei “territori regionali” e, di riflesso, l’efficacia di medio e lungo termine delle scelte strategiche di riprogrammazione (verranno illustrati nel prossimo post del 20 agosto); [2]
• i rischi economici, politici e amministrativi sono ampiamente condizionati dalla natura particolare delle tecnologie strategiche critiche, che sono tecnologie molto avanzate e richiedono competenze fortemente specifiche (come indica sinteticamente la figura che segue), ma anche caratterizzata da un “ciclo di vita del prodotto” alquanto breve e dalle caratteristiche molto particolari richieste ai progetti finanziati a valere delle nuove azioni dei Programmi intese a sostenere gli obiettivi della STEP, disposte dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 del 13.05.2024 “Nota di orientamento relativa alla STEP”, già trattate nel post dello scorso 10 luglio. [3]
Fig. 2 – Caratteristiche distintive delle tecnologie strategiche critiche della STEP
e delle attività finanziabili dagli “avvisi STEP”
[1] Si vedano: Aiginger, K.; Rodrik, D. (2020); ‘Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century’. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 20, pp. 189–207; Molica F. (2025); ‘Reassessing Cohesion policy Through the Lens of the New EU Industrial Policy’. Journal of Common Market Studies, Vol. 23, No. 1, pp. 302-319.
[2] Va anche considerato che il contributo dell’OCSE non è specificamente indirizzato ad esaminare la politica place-based europea. Trascura, pertanto, un suo elemento molto rilevante, ossia il particolare sistema di governance in cui più livelli di governo concorrono a formulare, cofinanziare e attuare i Programmi di sviluppo regionali. Inoltre, in Italia, dopo la riforma costituzionale del 2001, la politica industriale – o meglio, come indica l’art. 117 della Costituzione – “la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi” – è una delle materie oggetto di legislazione concorrente.
[3] Fra queste, spicca la richiesta che attività ammesse a beneficio e/o i progetti di investimento siano caratterizzati da livelli alquanto elevati della Technology Readiness Level (TRL), sulla cui definizione si rimanda al post dello scorso 10 luglio.
A titolo di esempio, si rammenta che l’avviso di finanziamento delle tecnologie STEP a valere sul PR FESR dell’Emilia-Romagna richiede che per le attività di ricerca e sviluppo sperimentale connesse agli investimenti “il TRL di partenza sia almeno 6, cioè si sia registrata una dimostrazione della tecnologia in ambito industriale e solo se il relativo progetto di investimento risulterà finanziato” (si veda par. 4.1 dell’avviso).
L’avviso della Regione Emilia-Romagna puntualizza anche che:
• l’attività di ricerca industriale sarà ammissibile solo se strettamente connessa ed indispensabile alle attività di sviluppo sperimentale;
• i progetti di investimento e le eventuali attività di ricerca e innovazione connesse devono in ogni caso riguardare tecnologie che possano essere immesse sul mercato e generare un impatto economico.
L’avviso di finanziamento delle tecnologie STEP a valere sul PR FESR Lazio (pubblicato sul BUR Lazio il 1° luglio u.s.) concerne progetti che includono (i) investimenti) e/o (ii) attività di sviluppo sperimentale.
L’avviso richiede che vengano finanziate attività di sviluppo sperimentale – come definite dal Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (Regolamento Generale di Esenzione) e dalla Comunicazione C(2022) 7388 del 19 ottobre 2022 “Disciplina sugli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” – che concludono almeno il TRL 7 “dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale” e non comprendono TRL inferiori a 4.
Per le Attività di Sviluppo Sperimentale ammissibili è inoltre necessario individuare:
• un piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale dei risultati dell’attività, che consenta di apprezzarne la rilevanza con riferimento ai criteri di selezione;
• un obiettivo realizzativo specifico e almeno un relativo prodotto (deliverable);
• un coordinatore (project manager) con una professionalità adeguata, sia sotto il profilo tecnico-scientifico sia organizzativo-amministrativo, e un rapporto di lavoro o professionale con l’impresa beneficiaria.







