1. Nell’ultimo trimestre del 2025 si è registrato un deciso cambio di passo dell’UE nell’attuazione della strategia per rafforzare sicurezza e capacità di difesa:
• il 16 ottobre scorso la Commissione e l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Comune (PSC) hanno rilasciato il piano operativo per dare corso al Libro Bianco sulla difesa – European Defence Readiness 2030 – presentato il 19 marzo (si veda la Joint Communication JOIN(2025) 27 Preserving Peace. Defence readiness Roadmap 2030);
• il 19 novembre la Commissione e l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la PSC hanno varato l’Iniziativa Mobilità militare; [1]
• il 3 dicembre scorso, la Commissione e l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la PSC hanno rilanciato la “strategia per la sicurezza economica europea” (già varata nel 2023); [2]
• i co-legislatori europei hanno trovato un’intesa su un Atto normativo – Reg. (UE) 2025/2653 – volto a rafforzare il sostegno dell’UE agli investimenti nel settore della difesa, facilitando a tal fine l’utilizzo dei principali programmi di finanziamento già operativi. Questo Atto, inter alia, prevede l’introduzione di un quarto cluster di tecnologie strategiche critiche della Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) denominato “tecnologie della difesa”. [3]
2. Il Reg. (UE) 2025/2653, che disciplina “l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il piano ReArm Europe”, non prevede modifiche dirette alla disciplina dei Fondi Strutturali e, quindi, non offre una base di appoggio diretta per rivedere ulteriormente i Programmi 2021-2027. [4]
3. Ciò detto, considerando quanto il Regolamento STEP (Reg. (UE) 2024/795 del 29.02.2024) ha condizionato il “riesame intermedio” dei Programmi di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060, va tenuta in debita considerazione l’eventualità che l’introduzione del quarto cluster STEP sulle “tecnologie della difesa” possa essere utilizzata, successivamente, dalle Autorità di Programma europee, per rivedere ulteriormente i loro Programmi Regionali. Questo non dovrebbe verificarsi in Italia, dal momento che il Governo italiano, finora, ha ritenuto che non fosse opportuno utilizzare le risorse della politica di coesione per investire nel settore della difesa.
4. La questione ancora più rilevante, tuttavia, concerne l’influenza che certamente avranno la proposta di Commissione e Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la PSC sulla “strategia per la sicurezza economica europea” e il Reg. (UE) 2025/2653 – in particolare, attraverso la modifica al Regolamento STEP – sul negoziato sui Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR) e sugli interventi del FESR nel periodo 2028-2034.
5. Il FESR, come disposto dall’art. 1 della proposta di regolamento sul FESR e sul Fondo di Coesione ex COM(2025) 552 per il periodo 2028-2034, sarà lo strumento di finanziamento di riferimento dei 13 policy field dei due Obiettivi Specifici dell’Obiettivo Generale 2a dei PPNR:
OS 3a Promuovere la prosperità sostenibile dell’Unione in tutte le regioni (10 policy field);
OS 3b Promuovere la sicurezza e le capacità di difesa dell’Unione in tutte le regioni (3 policy field di fatto del tutto nuovi per la politica di coesione come conosciuta finora).
Come argomentato nel precedente post, il primo di questi OS è assolutamente in linea con la politica di coesione.
Il secondo no.
Il nuovo OS 3b Promuovere la sicurezza e le capacità di difesa dell’Unione in tutte le regioni è un elemento di novità assoluto per la politica di coesione e deve essere ancora “costruito”. A tal fine vanno via via esaminate le nuove proposte in materia di sicurezza e capacità di difesa dell’UE. In questa luce, un autentico faro è costituito dalla recente Iniziativa per la Sicurezza economica dell’UE (presentata il 3 dicembre scorso). Esaminandola, mi pare evidente che i tre policy field dell’OS 3b siano coerenti con le aree prioritarie di intervento di tale Iniziativa (si veda la figura che segue). Di converso, non sono affatto coerenti con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di “sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione” sanciti dall’art. 174 del TFUE, che sono la vera base portante della politica di coesione.
6. Le aree prioritarie di intervento dell’Iniziativa per la Sicurezza economica si configurano come la base strategica della scelta degli interventi dell’OS 3b dei PPNR 2028-2034. Questo significa, tra le altre cose, che mentre per i policy field dell’OS 3a si possono programmare degli interventi la cui gestione può essere decentrata agli enti sub-statali, per l’OS 3b sarà quasi impossibile definire una strategia di sviluppo industriale su base territoriale (Place-Based Industrial Policy), dal momento che nel settore della difesa, per molteplici motivi, gli interventi sono programmati su scala nazionale e non è opportuno decentrare la gestione dei singoli interventi agli enti sub-statali. [5]
Fig. 1 – Iniziative strategiche dell’UE e aree di intervento di riferimento dell’OS 3b dei PPNR 2028-34
[1] Sulla nuova Iniziativa Mobilità militare si vedano:
• Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Comune (PSC) recante la proposta di un’Iniziativa sulla mobilità militare – JOIN(2025) 846 del 19.11.2025 (Military Mobility);
• Comunicazione della Commissione recante una proposta di regolamento su un quadro di misure per facilitare il trasporto di militari e relativi equipaggiamenti – COM(2025) 847 del 19.11.2025.
[2] I documenti di strategia di riferimento dell’Iniziativa per la Sicurezza economica sono:
• Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Comune (PSC) recante una proposta dettagliata intesa a rafforzare la strategia dell’UE per la sicurezza economica – JOIN(2025) 977 del 3.12.2025 (Strengthening EU Economic security);
• Comunicazione della Commissione recante la proposta di un’Iniziativa per rafforzare ulteriormente l’autonomia strategica dell’UE e la sicurezza del mercato interno (RESourceEU) – COM(2025) 945 RESourceEU Action Plan del 3.12.2025 (a cui è associata anche una proposta di emendamento al Critical Raw Materials Act sulle materie prime strategiche).
Questa Iniziativa si configura come una sorta di braccio operativo dell’Iniziativa European Defence Readiness 2030 (già RearmEurope) e costituisce un ulteriore tassello della “militarizzazione” della nuova politica industriale dell’UE.
A titolo di completezza si ricorda che il 19 novembre scorso è stata rilasciata la Comunicazione della Commissione recante proposte per promuovere innovazione radicale nell’industria della difesa – COM(2025) 845 EU Defence Industry Transformational Roadmap: Unleashing Disruptive Innovation for Defence Readiness del 19.11.2025.
[3] Il Reg. (UE) 2025/2653 del 19 dicembre 2025, di fatto, chiude l’iter legislativo della Comunicazione COM(2025) 188 del 22 aprile scorso che, tra l’altro, richiedeva appunto di inserire un quarto cluster della STEP per finanziare tecnologie già previste dal Joint White Paper for European Defence Readiness 2030 (JOIN(2025) 120 del 19.03.2025).
[4] Il Reg. (UE) 2025/2653 modifica i seguenti Regolamenti:
• Reg. (UE) 2021/694 del 29 aprile 2021, che istituisce il Programma Europa digitale (Digital Europe Programme).
• Reg. (UE) 2021/695 del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (a questa modifica si associa anche quella del Regolamento Finanziario).
• Reg. (UE) 2021/697 del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo Europeo per la Difesa.
• Reg. (UE) 2021/1153 del 7 luglio 2021, che istituisce il Meccanismo per Collegare l’Europa (Connecting Europe Facility).
• Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024, che istituisce la STEP.
Con riferimento al Meccanismo per Collegare l’Europa va comunque ricordato il Considerando 19, che rimarca che il “riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l’obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 20 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell’Unione aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Qualora gli Stati membri trasferiscano all’MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni in materia di tassi di prefinanziamento e cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE, quale approvato dal Consiglio il 17 marzo 2025, o in ogni eventuale versione successiva di tale allegato approvata dal Consiglio, nonché la connettività e le capacità digitali, compresi i centri logistici e le tratte transfrontaliere di tali corridoi. Il regolamento finanziario prevede la possibilità di introdurre condizioni per la partecipazione a specifiche procedure di aggiudicazione che incidono sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile prevedere tali condizioni specifiche in relazione ad azioni che si svolgono su uno o più corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE, comprese le condizioni relative al paese di origine delle attrezzature, dei beni, delle forniture o dei servizi”.
[5] Si tratta di interventi che, infatti, attengono anche alla sicurezza di Stati Membri o UE e alla politica commerciale. Per dare conto di questa considerazione è sufficiente ricordare i principali strumenti di politica industriale “difensiva” varati negli anni recenti dall’UE:
• Reg. (UE) 2019/452 (19.03.2019) che istituisce un quadro di misure per il controllo degli Investimenti Diretti Esteri (IDE).
• Reg. (UE) 2022/2560 (14.12.2022) relativo ai sussidi esteri che distorcono il mercato interno (Foreign Subsidies Regulation).
• Reg. (UE) 2023/956 (10.05.2023) che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
• Reg. (UE) 2023/1781 (13.09.2023) che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori.
• Reg. (UE) 2023/2675 (22.11.2023) relativo alla protezione dalla coercizione economica di Paesi Terzi, che istituisce lo Anti-Coercion Instrument.
• Reg. (UE) 2024/1252 (11.04.2024) che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (Crital Raw Materials Act).







