Promozione della capacità di sicurezza e difesa dell’UE e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2028-2034

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1. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nel periodo 2028-2034, sarà parte del Fondo “unico” per le politiche strutturali (Fondo Europeo per la Prosperità e la Sicurezza Sostenibili in campo economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo). Il Fondo “unico” – disciplinato dalla proposta di regolamento ex Comunicazione COM(2025) 565 – finanzierà:
Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR), che saranno presentati da ciascun Stato Membro, dato che, in luogo di vari Programmi Regionali e Programmi Nazionali tematici, è previsto il finanziamento di un unico Piano per ciascuno dei 27 Stati Membri;
Strumento dell’UE (azioni prevalentemente gestite direttamente dalla Commissione, descritte nell’Allegato XV alla citata proposta di regolamento);
Piano INTERREG (piano unico per l’intero territorio dell’UE);
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. [1]
2. Il FESR, come disposto dall’art. 1 della proposta di regolamento sul FESR e sul Fondo di Coesione ex COM(2025) 552, sarà lo strumento di finanziamento di riferimento dei 13 policy field dei due Obiettivi Specifici dell’Obiettivo Generale 2a dei PPNR:
OS 3a Promuovere la prosperità sostenibile dell’Unione in tutte le regioni (10 policy field);
OS 3b Promuovere la sicurezza e le capacità di difesa dell’Unione in tutte le regioni (3 policy field di fatto del tutto nuovi per la politica di coesione come conosciuta finora).
3. Per cercare di inquadrare il possibile contributo del FESR al potenziamento della sicurezza e della capacità di difesa nell’ambito dei PPNR, nella figura che segue si riportano policy field e riferimenti strategici essenziali dell’OS 3b, tra cui, adesso, va annoverata anche la nuova Iniziativa per la Sicurezza economica varata il 3 dicembre scorso.
Questa nuova Iniziativa indica sei aree prioritarie di intervento, fra cui “Ridurre le dipendenze strategiche”. Per questo motivo include anche la nuova strategia REsourceEU intesa a rafforzare la capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell’UE già ampiamente delineata con il c.d. Critical Raw Materials Act. [2]

Fig. 1 – Policy field e Iniziative strategiche dell’UE
di riferimento dell’OS 3b dei PPNR 2028-34

4. Questa Iniziativa varata il 3 dicembre scorso, per essere più precisi, rilancia e rafforza la “strategia per la sicurezza economica europea” che era stata varata nel 2023 che, di fatto, è il principale riferimento strategico dell’Iniziativa STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). [3]
Essa, di fatto, si configura come una sorta di braccio operativo dell’Iniziativa European Defence Readiness 2030 (già RearmEurope), come pone in evidenza la figura che segue, e costituisce un ulteriore tassello della “militarizzazione” della nuova politica industriale dell’UE. [4]

Fig. 2 – Aree di intervento e/o tecnologie prioritarie delle due Iniziative dell’UE più rilevanti
per aumentare sicurezza militare e autonomia strategica dell’UE

5. Gli elementi di analisi riportati nelle due figure precedenti pongono in luce, come avevo anticipato nel post del 25 novembre scorso, diversi elementi critici inerenti al finanziamento con il FESR di interventi intesi a rafforzare la capacità di difesa, fra cui spiccano i seguenti:
• come si potrebbero declinare a livello regionale certi interventi di sostegno all’industria della difesa e di tutela della sicurezza che, per motivi di sicurezza nazionale, è bene siano controllati alquanto rigidamente a livello di governi centrali;
• come si potrebbero continuare a rispettare adeguatamente gli obblighi di rendicontazione pubblica dell’uso di finanza raccolta tramite fiscalità generale – in capo ad Autorità di Programma e beneficiari – senza rischiare di divulgare certe informazioni che potrebbero inficiare vincoli minimi di sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini (si veda la figura che segue, che rende chiaramente conto della diversa natura dell’OS 3a e dell’OS 3b).
6. In particolare, sarà interessante scoprire come, al termine del negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, verrà disciplinata la questione della trasmissione dei dati di monitoraggio – inclusi dati molto sensibili, quali quelli sul “titolare effettivo” dei beneficiari finali – per gli interventi finanziati nell’ambito dell’OS 3b.
7. Per il momento, la prudenza da parte mia è d’obbligo, in quanto il Titolo Norme di gestione e regole finanziarie della proposta di regolamento su Fondo “unico” e PPNR, a meno di mie sviste, non affronta tale questione.

Ma se esaminiamo gli esiti del “riesame intermedio” dei Programmi 20217-2027 ex proposta di “modernizzazione” della politica di coesione (proposta ampiamente tratta sul blog dal 10 aprile in avanti) e le disposizioni degli articoli 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, emerge nitidamente come si tratta di questione rilevante e anche spinosa. In merito vorrei ricordare che il Reg. (UE) 2025/1914, che modifica il Reg. (UE) 2021/1058 e il Reg. (UE) 2021/1056, con riferimento al nuovo OS 1.7 e al nuovo OS 3.3 dei Programmi FESR, dispone che:
• in deroga all’art. 49(3) del Reg. (UE) 2021/1060 per le operazioni finanziate a valere di questi due Obiettivi Specifici gli Stati Membri – le Autorità di Gestione (AdG) – non sono tenuti a mettere i dati relativi a disposizione del pubblico si la divulgazione non sia opportuna per ragioni di sicurezza o ordine pubblico, come indicato nell’art. 69(5) del Reg. (UE) 2021/1060;
• i beneficiari non sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’art. 50(1) – lettere c), d) ed e) – qualora la divulgazione di dati/informazioni sul sostegno ricevuto a valere dell’OS 1.7 dell’OS 3.3. non sia necessaria o opportuna per ragioni di sicurezza o ordine pubblico come indicato nell’art. 69(5) del Reg. (UE) 2021/1060.
8. In questo post non entro nel merito dei possibili interventi finanziati dall’OS 3b, ma nella tavola sinottica inserita nella figura che segue propongo, in termini sintetici, alcuni elementi di criticità che la loro attuazione porrebbe sia rispetto al dettato dell’art. 174 del TFUE che su quello strettamente tecnico-procedurale (prendendo, per ora, come termini di riferimento articoli 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060).
Il riferimento all’art. 174 è d’obbligo, in quanto:
• riassume chiaramente lo spirito di una autentica politica di coesione, mettendo degli espliciti riferimenti a uno “sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione” e alla riduzione dei “divari tra i livelli di sviluppo fra le varie regioni”;
• il finanziamento di attività produttive e tecnologie legate al settore della difesa e della sicurezza si configura come un approccio di politica industriale “place-blind che non tiene minimamente conto della missione dell’art. 174. Anzi, vi è il rischio che la promozione delle capacità di difesa si configuri come un obiettivo conflittuale con quello della riduzione dei divari di sviluppo (fra regioni e all’interno delle regioni) anche per il semplice fatto che vi è un ristretto novero di grandi imprese che producono tecnologie fortemente avanzate per il comparto della difesa. E, comunque, a me pare che il rafforzamento dell’apparato militare non sia proprio in linea con l’obiettivo di uno “sviluppo armonioso” dell’Unione. [5]

Fig. 3 – Principali elementi di differenza fra OS 3a e OS 3b dei PPNR 2028-2034

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[1] I documenti di strategia di riferimento dell’Iniziativa per la Sicurezza economica sono:
• Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Comune (PSC) recante una proposta dettagliata intesa a rafforzare la strategia dell’UE per la sicurezza economica – JOIN(2025) 977 del 3.12.2025 (Strengthening EU Economic security);
• Comunicazione della Commissione recante la proposta di un’Iniziativa per rafforzare ulteriormente l’autonomia strategica dell’UE e la sicurezza del mercato interno (RESourceEU) – COM(2025) 945 RESourceEU Action Plan del 3.12.2025 (nell’ambito di questa Iniziativa è stata rilasciata anche una proposta di emendamento al Regolamento Critical Raw Materials Act).
[2] Questa impostazione è confermata nel “negotiating box” della Presidenza di turno danese dell’UE presentato il 9 dicembre scorso e discusso nel corso del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre.
[3] Si ricorda che la Comunicazione COM(2025) 188 del 22 aprile scorso invita a varare un quarto cluster della STEP per finanziare tecnologie già previste dal Joint White Paper for European Defence Readiness 2030 (JOIN(2025) 120 del 19.03.2025) e della collegata proposta di Regolamento sul piano di prestiti SAFE (Security Action for Europe) di cui alla Comunicazione COM(2025) 122 del 19.03.2025.
[4] Se vi fossero dei dubbi su come la debordante passione dell’UE per “il mestiere delle armi” (titolo di un film meraviglioso del maestro Ermanno Olmi che, nel 2002, fece incetta di premi ai David di Donatello) stia plasmando la nuova politica industriale dell’UE, si suggerisce la lettura della Comunicazione della Commissione recante proposte per promuovere innovazione radicale nell’industria della difesa – COM(2025) 845 EU Defence Industry Transformational Roadmap: Unleashing Disruptive Innovation for Defence Readiness del 19.11.2025.
[5] Le proposte di regolamento sulle politiche strutturali 2028-2034 non tengono minimamente conto dei meccanismi di “causazione circolare cumulativa” à la Myrdal che tendono a creare disequilibri spaziali nei processi di creazione di valore e di sviluppo (anche indicati nella letteratura come “economie di agglomerazione”) e neanche dei processi di diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica. Questo mette plasticamente in luce come anche gli interventi della politica regionale europea siano ormai piegati ai nuovi fari delle politiche europee competitività e rafforzamento della difesa europea (European Defence Technology Industrial Based – EDTIB).

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