Regolamento STEP sulle “tecnologie strategiche critiche” e “riesame intermedio” dei Programmi FESR: alcuni rischi

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«E’ improbabile che si crei progresso tecnologico
– almeno nelle economie posizionate sulla frontiera tecnologica
nella quale non esiste l’opzione dell’imitazione – se coloro che devono determinarlo
non sono sicuri di ottenere una certa remunerazione»
W.J. Baumol, R.E. Litan, C.J. Schramm;
Capitalismo buono, capitalismo cattivo, EGEA (2009) pp. 64-65

1. Nel 2025, come rimarcato a più riprese nei post degli ultimi tre mesi, grazie alla proposta di modernizzazione della politica di coesione del 1° aprile scorso, vi è ancora la possibilità di informare il riesame intermedio dei Programmi della politica di coesione – segnatamente i Programmi FESR – al «Regolamento STEP» sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – “STEP”).
2. Il Reg. (UE) 2024/795 sulla “STEP” è inteso a sostenere lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie strategiche critiche, estremamente rilevanti per la competitività e, soprattutto, per l’autonomia strategica dell’UE.
Il «Regolamento STEP» – approvato il 29 febbraio 2025 – rappresenta, di fatto, l’atto normativo più avanzato dell’Iniziativa “Green Deal industrial plan”, lanciata dalla Commissione il 1° Febbraio 2023 per “rendere più verde” l’industria europea.
La strategia europea per una politica industriale verde era già stata avviata nella seconda decade del nuovo secolo e, ovviamente, è stata ulteriormente rafforzata dall’Iniziativa “Green Deal industrial plan” e, indirettamente, dall’Iniziativa RePowerEU.
3. Le tecnologie strategiche critiche vengono raggruppate in tre cluster (si vedano il Considerando 6 e l’art. 2 del “Regolamento STEP”):
• tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech (microelettronica, intelligenza artificiale, quantum computing, edge computing e altre molto avanzate);
• tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse (segnatamente tecnologie “a zero emissioni nette”);
• biotecnologie, incluse i medicinali critici.
4. Il 13 maggio 2024 è stata pubblicata sulla GUUE la Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Reg. (UE) 2024/795 che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa – “STEP”. Tale Nota puntualizza quali siano i “settori tecnologici STEP”. [1]
5. La nota ricorda anche che il «considerando 6 del «Regolamento STEP» indica che con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell’ingegneria d’avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le innovazioni delle tecnologie deep tech possono essere trasversali e collocarsi all’intersezione tra le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Il potenziale di trasformazione può emergere anche dalla combinazione delle tecnologie nei tre settori STEP, ad esempio negli ambiti della nanobiotecnologia o della bioinformatica, delle tecnologie avanzate di stoccaggio dell’energia, come le batterie e i supercondensatori di prossima generazione, e delle reti intelligenti». [2]
6. I principali rischi di un riesame dei Programmi informato al «Regolamento STEP» sono riconducibili alle caratteristiche fortemente idiosincratiche (e avanzate) delle tecnologie STEP e ad alcuni fattori endemici di debolezza del sistema produttivo nazionale (concentrazione delle imprese in settori a media-bassa tecnologia, dimensioni medie modeste delle imprese produttive e scara attitudine ad utilizzare nuove tecnologie digitali e tecnologie dell’Intelligenza Artificiale generativa). [3]
Per quanto concerne i rischi connessi alle caratteristiche delle tecnologie STEP, si deve muovere dalla riflessione di fondo che il Regolamento STEP» è inteso a sostenere la fabbricazione e lo sviluppo di prodotti fortemente avanzati e/o idiosincratici. Non è detto che tutte le economie regionali siano “al passo” con certe tecnologie e con certi prodotti così avanzati.
E’ rilevante, inoltre, il rischio che solo delle grandi imprese possano accollarsi i rischi di investimenti tanto complessi, con ulteriori effetti di polarizzazione delle economie regionali e di quelle nazionali.
Infine, va ricordato che la Comunicazione C/2024/3209 della Commissione – “Nota di orientamento” sulla STEP – parla espressamente di sviluppo e fabbricazione delle tecnologie STEP e richiede che i progetti dovranno collocarsi al vertice della scala di misurazione dei contenuti innovativi di tecnologie e prodotti denominata Technology Readiness Level (TRL). Essi, quindi, dovranno parimenti prevedere un “time-to-market” alquanto ristretto. [4]

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Immagine ex Pixabay

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[1] I settori del primo cluster sono ripresi, di fatto, dall’Allegato alla Raccomandazione della Commissione relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell’UE (Raccomandazione C(2023) 6689 del 3 ottobre 2023).
[2] La “Nota di orientamento” della Commissione su tali tecnologie, oltre a delinearle più puntualmente, ha il merito di evidenziare che, trattandosi di settori a forte dinamica innovativa, «il campo di applicazione del «Regolamento STEP» non è fisso, ma può evolversi in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale e la presente nota di orientamento non preclude sviluppi futuri dell’ambito di applicazione» (p. 4).
[3] Sul piano operativo il “riesame intermedio” orientato a obiettivi e settori tecnologici del «Regolamento STEP» richiede una lettura aggiornata della morfologia industriale delle regioni, una riflessione sulla politica industriale a livello regionale (tenendo conto di quella europea e di quella nazionale) e, non meno importante, una attenta applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato per la Ricerca e per l’Innovazione – in particolare delle disposizioni del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (Global Block Exemption Regulation – GBER).
[4] Technology Readiness Level (TRL) si può pragmaticamente tradurre con Livello di Maturità Tecnologica. Si tratta, in sostanza, di una scala di misurazione del grado di maturità di un determinato prototipo/prodotto finale e/o di una determinata tecnologia.
Ciascuno dei livelli di TRL fa riferimento a dei requisiti tecnici e di “distanza dal mercato” specifici che devono essere soddisfatti per passare a quello successivo. I livelli intermedi corrispondono a fasi sperimentali produttive e operative (fasi di ricerca e sviluppo, testing, prototipazione e piloting).
La scala di misurazione TRL è fondamentale anche nell’ambito dei processi di assegnazione dei fondi europei, in particolare per il Programma Quadro per la R&ST (Horizon Europe), per STEP e anche per quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali.
Per capire meglio come la definizione dei vari stadi delle attività di ricerca e innovazione e la scala TRL incidono su selezione di progetti finanziabili e su erogazione degli aiuti di Stato è fondamentale il Global Block Exemption Regulation, in particolare l’art. 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”.
Qui si riporta la scala di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – EC Decision C(2017)7124. In base a questa definizione la TRL contempla 9 “livelli di maturità tecnologica” che procedono in crescendo dal primo (principi fisici osservati) all’ultimo che si riferisce alla prima produzione (il livello TRL 9 identifica una prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore specifico):
1. Principi di base osservati (ricerca di base).
2. Concetto della tecnologia formulato.
3. Prova sperimentale del concetto.
4. Validazione in laboratorio del concetto.
5. Validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante.
6. Dimostrazione nell’ambiente rilevante.
7. Dimostrazione nell’ambiente operativo.
8. Sistema completo e qualificato.
Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico finalizzata alla prima produzione).

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