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Regolamento STEP, riesame intermedio dei Programmi Regionali 21-27 e ulteriore indebolimento della valutazione

“Now I’m not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes. Try walking in my shoes”

DEPECHE MODEWalking in My Shoes
(“Songs of Faith and Devotion”, 1993, Track #2) [1]

1. L’art. 13 del Reg. (UE) 2024/795 del 29 Febbraio scorso sulla “Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa” (Strategic Technologies for Europe Platform – «STEP») che esplicita le modifiche al Reg. (UE) 2021/1060 (Regolamento sulle Disposizioni Comuni – RDC – sulla politica di coesione 2021-2027) rivede ampiamente il processo di riesame intermedio dei Programmi (di fatto anticipandolo al 2024), che è funzionale all’importo di flessibilità della dotazione finanziaria degli anni 2026 e 2027.
Infatti, in deroga all’art. 18 del RDC, vengono proposte le seguenti modifiche al processo di riesame intermedio dei Programmi:
• entro il 31 Agosto 2024 le Autorità di Gestione (ADG) possono presentare alla Commissione una proposta di modifica dei Programmi per inserire le Priorità dedicate allo sviluppo e alla fabbricazione delle tecnologie strategiche critiche (in altri termini, per inserire i nuovi Obiettivi Specifici 1.6 Investimenti nelle tecnologie strategiche critiche per l’UE – tecnologie digitali e deep tech; tecnologie pulite e biotecnologie – e 2.9 Investimenti nelle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse varati dal Reg. (UE) 2024/795 – «Regolamento STEP»);
• se le Priorità intese a sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche critiche sono state incluse in un Programma a seguito dell’approvazione di una sua proposta di modifica presentata entro il 31 Agosto 2024, esse non sono prese in considerazione ai fini del riesame intermedio;
• la Decisione della Commissione di approvazione della proposta di modifica del Programma può comportare l’assegnazione definitiva dell’intero montante dell’importo di flessibilità o di parte di esso per gli anni 2026 e 2027;
• se l’intero importo di flessibilità di un Programma è assegnato alle Priorità inserite ex novo per sostenere lo sviluppo delle tecnologie esse strategiche, il Programma non sarà oggetto del riesame intermedio di cui all’art. 18 del RDC. [2]

2. Il riesame intermedio, come esposto nel precedente post del 20 Marzo, viene ampiamente svuotato del suo ruolo di “mid term review” strategica intesa a riorientare l’attuazione dei Programmi nello scorcio finale della programmazione sulla base di nuove sfide e nuove priorità di sviluppo delle regioni (in particolare di quelle meno sviluppate) e dei primi risultati e delle “lezioni dell’esperienza” delle linee di finanziamento dei Programmi approvati inizialmente.
3. La proposta di modifica del processo di riesame intermedio, peraltro, segna parimenti un ulteriore ridimensionamento dell’importanza della valutazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
Il riesame intermedio, come disciplinato inizialmente dall’art. 18 del RDC, prevedeva che entro il 31 Marzo 2025 le ADG dei Programmi avrebbero dovuto presentare alla Commissione una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità (si veda il par. 2 dell’art. 18).
4. Alla base del “riesame intermedio” dei Programmi FESR e FSE+, come si evince dalla figura che segue, vi sono gli elementi elencati nel par. 1 dell’art. 18 (si vedano punti dalla lettera a alla lettera f), fra cui:
• i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
• i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione dei Programmi. [3]
5. E’ evidente che il nuovo “riesame intermedio” ex «Regolamento STEP» – specialmente laddove le risorse finanziarie assegnate a titolo di “importo di flessibilità” venissero allocate integralmente sulle nuove Priorità ex Reg. (UE) 2024/795 – bypassa in un sol colpo gli elementi di cui al par. 1 dell’art. 18 e, di fatto, annichilisce ulteriormente la funzione strategica di supporto alle decisioni di policy della valutazione. In altri termini, alla base del “riesame intermedio” non vi sarebbe alcuna valutazione intermedia dei Programmi. [4]

Fig. 1 – Gli elementi alla base del “riesame intermedio” dei Programmi

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[1] Il 23 Marzo 1993 i Depeche Mode pubblicarono “Songs of Faith and Devotion”, probabilmente il loro album dalle sonorità più cupe e inquietanti.
Particolarmente cupa, ma anche assolutamente magnifica, “Walking in my shoes”.
[2] Le tecnologie strategiche critiche vengono raggruppate in tre cluster (si vedano il Considerando 6 e l’art. 2 del «Regolamento STEP»):
• tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech (microelettronica, intelligenza artificiale, quantum computing, edge computing e altre molto avanzate);
• tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse (segnatamente tecnologie “a zero emissioni nette”);
• biotecnologie, incluse i medicinali critici.
L’art. 2 par. 7 del Reg. (UE) 2024/795 dispone che entro il 2 maggio 2024, la Commissione rilasci degli orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie in parola possano essere considerate critiche.
Il «Regolamento STEP» prevede anche l’introduzione di sei nuovi campi di intervento (identificati da codici che vanno da 188 a 193) per le azioni del FESR al fine di coprire le tre diverse categorie di tecnologie strategiche critiche e due nuovi campi di intervento per FSE+ (codici identificativi 145bis e 145ter).
[3] Si ricorda che il RDC (Reg. (UE) 2021/1060):
• per gli indicatori di realizzazione dispone di fissare un valore target al 2024 e un valore finale al 2029 (i valori target vanno intesi come cumulativi);
• per gli indicatori di risultato richiede di fissare un valore base di riferimento pari a zero nell’anno 2021 e un target quantificato per il 2029.
[4] La valutazione è uno dei principi fondamentali della programmazione dei Fondi Strutturali sin dalla loro riforma del 1988.
Avevo già rimarcato, discutendo dell’abolizione della valutazione ex ante, il rischio che la base normativa dei Fondi Strutturali – fortemente informata a principi di “semplificazione” proposti in diversi casi acriticamente, quasi come dei semplici slogan – avrebbe potuto comportare un forte ridimensionamento della valenza strategica della valutazione nel periodo 2021-2027 nel post del 5 Marzo 2019 “Fondi Strutturali 2021-2027. Semplificare, ma senza smantellare la valutazione”.

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