Tag: Corte dei Conti Europea

Potenziare la capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali: l’importanza di spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate e Finanziamenti non collegati ai costi

Il post rimarca che: (i) fra le competenze degli operatori pubblici impegnati nella gestione di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali da rafforzare ulteriormente vi è certamente il bagaglio di conoscenze inerenti ai circuiti finanziari e, più nello specifico, alle “forme di rimborso delle spese”, ossia costi reali, Opzioni di Costo Semplificate e, dopo l’entrata in vigore del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 (il Regolamento finanziario vigente), i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (Financing Not Linked To Costs – FNLTC); (ii) le strategie di capacity building per migliorare la gestione dei Fondi Strutturali dovrebbero contribuire a spiegare meglio le differenze fra Opzioni di Costo Semplificate (OCS) e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”. Non è corretto, infatti, affermare che ambedue queste forme di rimborso sono intese a rafforzare l’orientamento ai risultati degli interventi. Le OCS, infatti, sono intese a rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi, attraverso una forte spinta alla semplificazione delle procedure di rendicontazione delle spese e, quindi, dei controlli. I “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, potrebbero in effetti corrispondere all’esigenza, ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa nel periodo 2021-2027e la capacità degli interventi di produrre cambiamenti significativi (impatti). Essi, infatti, sono informati a logiche “pay-by-results” per cui il rimborso delle spese sostenute è condizionato all’effettivo raggiungimento dei risultati prestabiliti.

Il PNRR: una grande “macchina di spesa pubblica” di cui pochi conoscono davvero motore, carrozzeria e optional di serie

In questi mesi si sta già avviando il dibattito sui Fondi Strutturali post 2027. Un elemento del dibattito da non trascurare concerne la possibile applicazione alla politica di coesione dell’UE di un modello di intervento simile a quello del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (il principale strumento di finanziamento del PNRR). Mi è sembrato opportuno, quindi, richiamare di nuovo in questo post le principali differenze fra il sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e quello dei Fondi Strutturali. Vi sono tre elementi di riflessione principali che vengono rimarcati: (i) i Fondi Strutturali alimentano una congerie di Programmi di spesa, mentre invece il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza alimenta un unico grande Programma pluriennale (il PNRR appunto); (ii) i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali hanno un obiettivo di fondo ben definito che è quello di ridurre i divari territoriali nei livelli di sviluppo, mentre invece il PNRR è un Programma con molteplici obiettivi (è, di fatto, una grande Legge di Bilancio); (iii) il PNRR è un Programma pluriennale molto articolato, conosciuto adeguatamente solo dagli addetti ai lavori e, quel che è peggio, conosciuto ben poco sia da gran parte dei decisori politici, sia da gran parte dei giornalisti.

Alcune considerazioni critiche sulla valutazione dell’approccio LEADER

Il post propone delle critiche all’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione Europea. Tali critiche, peraltro si possono applicare anche all’audit sul LEADER della Corte dei Conti Europea i cui risultati sono riportati nella Relazione Speciale N. 10/2022. L’analisi della Corte, infatti, non sembra sorretta da un robusto approccio valutativo. L’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione, di fatto, è focalizzato sul c.d. “valore aggiunto LEADER” – riassumibile con tre presunti grandi vantaggi, ossia il miglioramento dei processi di governance locale; il rafforzamento del capitale sociale delle aree geografiche interessate dai PSL e una maggiore qualità dei progetti – che scaturirebbe dai sette principi chiave del LEADER, ossia: (i) approccio place-based; (ii) gestione affidata a dei Partenariati Pubblico Privato formalmente costituiti, denominati Gruppi di Azione Locale (GAL); (iii) approccio bottom-up per la formulazione della strategia di sviluppo; (iv) strategia integrata multi-settoriale; (v) innovazione; (vi) networking; (vii) cooperazione. Il principale aspetto critico dell’approccio valutativo convenzionale del LEADER è che esso manca di una solida “theory of change” che spieghi come i sette principi chiave del LEADER si traducano nel suo specifico “valore aggiunto”. Inoltre, non sembrano sufficientemente fondati i “criteri di giudizio” associati alla Domanda Valutativa centrale dell’approccio alla valutazione del LEADER della Commissione e, non ultimo, almeno due dei tre indicatori di risultato associati alla Domanda Valutativa non si configurano propriamente come degli indicatori di risultato.

Recovery Plan: i rimborsi dell’UE agli Stati sono condizionati ai risultati ottenuti. Sarà così anche per i singoli progetti?

Scalinata

Il post ricorda che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) condiziona il rimborso delle spese dei PNRR agli Stati Membri ai risultati ottenuti. Questo è naturale, trattandosi di uno strumento di finanziamento particolare (è una “facility”).
Possiamo parlare, pertanto, di PNRR “orientati ai risultati”? Questo dipenderà molto dai meccanismi di rendicontazione della spesa che verranno definiti a livello di singolo progetto. Al momento è certo, in base all’art. 24 del Regolamento sul Dispositivo che la Commissione, prima di procedere al pagamento del contributo finanziario, valuterà «se i pertinenti traguardi e obiettivi [indicati nel PNRR] siano stati conseguenti in maniera soddisfacente».
Il Regolamento, la Decisione di esecuzione del Consiglio che ha approvato il PNRR italiano e anche il DL 77/2021 (c.d. “DL Recovery Plan”), convertito in legge con la L. 108/2021, fin qui non hanno chiarito se questo meccanismo di rimborso performance based si applicherà anche ai singoli progetti. Solo in quel caso sarebbe pienamente lecito parlare di PNRR “orientati ai risultati”.

Next Generation EU: alcune critiche al “quadro logico” dei Recovery Plan

Il post illustra alcune criticità del possibile “quadro logico” dei Recovery Plan come emerge dal Reg. (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (che molti, in Italia, si ostinano a chiamare “Recovery Fund”). Il Regolamento, infatti, elenca un numero troppo elevato di obiettivi generali, non indica un obiettivo specifico e, soprattutto, non delinea una serie di nessi causali che da un lato leghino obiettivi “operativi”, obiettivo specifico e impatti attesi di lungo termine e, al tempo stesso, illustrino la ratio dell’assegnazione degli strumenti di policy agli obiettivi. A fronte di queste carenze della base normativa, vi è il fondato rischio che possa essere alquanto debole anche il “quadro logico” dei Recovery Plan.

I negoziati gemelli su Next Generation EU e sui Fondi Strutturali post 2020

Il post valorizza alcune osservazioni critiche su Next Generation EU e sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, avanzate in due recenti contributi di analisi della Corte dei Conti Europea, per invitare a una riflessione sulla pressante urgenza che Governo nazionale e Regioni accelerino non solo la formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche quella dei programmi pluriennali cofinanziati dai Fondi Strutturali. Questo per valorizzare complementarità e potenziali sinergie fra le linee di finanziamento di Next Generation EU e i Fondi Strutturali post 2020, ma anche per trattare con congruo anticipo certe criticità inerenti all’attuazione delle linee di intervento dei PNRR che, per anni, si sono ampiamente registrate anche nel corso dell’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi “per la coesione” e da quelli per lo sviluppo rurale. Fra queste, in Italia, meriterebbero maggiore attenzione le difficoltà di assorbimento delle risorse stanziate ed anche la qualità e l’impatto di medio-lungo termine deludenti dei progetti ammessi a beneficio.

Next Generation EU: alcune valutazioni critiche della Corte dei Conti Europea

Il post esamina alcune delle osservazioni critiche sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza formulate di recente dalla Corte dei Conti Europea. Alcune di queste critiche riguardano il numero eccessivo di policy areas interessate e di obiettivi di medio-lungo termine. Altri rilievi molto utili della magistratura contabile europea concernono rischi ed opportunità riconducibili all’ampia sovrapposizione di obiettivi con i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Questo aspetto, almeno fra i decisori politici e i media, appare ampiamente trascurato. Il mio modesto parere, invece, è che Governo nazionale e Regioni non debbano solo lavorare alacremente per presentare alla Commissione un robusto Piano di ripresa e resilienza, ma debbano anche, in parallelo, accelerare la formulazione dei programmi pluriennali cofinanziati dai Fondi Strutturali. Questo per valorizzare complementarità e potenziali sinergie fra le linee di finanziamento di Next Generation EU e i Fondi Strutturali post 2020.

Lo Strumento dell’UE per la ripresa (Next Generation EU) e i “piani per la ripresa e la resilienza”

Il post propone delle riflessioni sul piano strategico dell’UE Next Generation EU e sui “piani per la ripresa e la resilienza”, che gli Stati Membri dovranno presentare entro ottobre per accedere ai finanziamenti “straordinari” di Next Generation EU. Tali piani, ovviamente, dovranno essere coerenti con i pilastri “strategici” di Next Generation EU (Europa verde, Europa digitale ed Europa più resiliente), aspetto questo da accogliere positivamente, sia per la rilevanza di questi pilastri “strategici”, sia per evitare una indesiderabile frammentazione degli interventi. L’aspetto realmente problematico, a dire il vero, concerne la capacità di finanziare ed attuare interventi strutturali di riforma delle politiche pubbliche, necessariamente graduali e di medio termine, e, al tempo stesso, rispettare le scadenze fissate per l’impegno delle risorse (fine del 2023) e per il loro pieno utilizzo (fine del 2026), scadenze non facili da ottemperare.

La riprogrammazione degli “strumenti finanziari” della politica di coesione per contenere gli effetti recessivi dell’epidemia di COVID-19

Il contributo tratta gli interventi di riprogrammazione degli “strumenti finanziari” della politica di coesione finalizzati a contrastare gli effetti recessivi dell’epidemia di COVID-19. A tale riguardo viene posto l’accento sull’importanza delle misure di semplificazione del loro utilizzo, dal momento che il regolamento generale del 2013 sui Fondi SIE e il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 prevedono procedure alquanto time-consuming sia per la loro gestione, sia per il loro monitoraggio. Le misure di semplificazione, quindi, potrebbero accelerare di molto sia il set up di nuovi strumenti finanziari, sia la rendicontazione finale delle spese.

Le misure recenti dell’UE per accelerare la spesa dei Fondi Strutturali: una grande opportunità per l’Italia

Il post illustra la possibile rilevanza per l’Italia delll’Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus della Commissione. Questa Iniziativa, infatti, potrebbe rilevarsi particolarmente importante in primo luogo per Paesi quali il nostro in ritardo nell’esecuzione finanziaria dei Programmi (si vedano i dati aggiornati al 17.04.2020 riportati sul portale “CohesionData”). Ciò a patto che nell’anno contabile 2020-2021 (lasso di tempo in cui sarà concesso un cofinanziamento al 100% degli interventi) sarà in grado di presentare un ammontare elevato di spese certificate.