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La missione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nel periodo 2028-2034

Il breve articolo spiega meglio la mia ipotesi che il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nella programmazione 2028-2034, dovrebbe essere lo strumento che, nell’ambito dei Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR), finanzierà il sostegno alle capacità di sicurezza e di difesa, a cui fa riferimento, genericamente, l’art. 1 della proposta di regolamento su Fondo “unico” per le politiche strutturali post 2027 e PPNR.
Se il negoziato confermasse questa mia ipotesi, si porrebbero diversi interrogativi inerenti all’attuazione di questi interventi (da approfondire in seguito), fra cui spiccano i seguenti: (i) come si potrebbero declinare a livello regionale certi interventi di sostegno all’industria della difesa e di tutela della sicurezza che, per motivi di sicurezza nazionale, è bene siano controllati alquanto rigidamente a livello di governo centrale; (ii) come si potrebbero continuare a rispettare adeguatamente gli obblighi di rendicontazione pubblica dell’uso di finanza pubblica – in capo ad Autorità di Programma e beneficiari – senza rischiare di divulgare certe informazioni che potrebbero inficiare vincoli minimi di sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini.

Le proposte ufficiali sui Piani di Partenariato Nazionali e Regionali e sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nel periodo 2028-2034

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), in base alle disposizioni della proposta di regolamento ex COM(2025) 565 su Fondo “unico” per le politiche strutturali post 2027 e Piani di Partenariato Nazionali e Regionali e della proposta di regolamento “verticale” sul FESR (e sul Fondo di Coesione) ex COM(2025) 552, dovrebbe essere lo strumento cardine per: (i) dare corso ai due Obiettivi Specifici dell’Obiettivo Generale 2a dei PPNR; (ii) finanziare gli interventi dei 13 policy field dei due Obiettivi Specifici di cui sopra; (iii) finanziare anche il policy field dell’Obiettivo Generale 2e inteso a sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti attuatori degli interventi. Gli aspetti critici – e non trattati con la dovuta chiarezza nelle proposte ufficiali – sono i seguenti: (i) il generico riferimento al sostegno alle capacità di sicurezza e difesa del Fondo “unico” per le politiche strutturali post 2027 quasi certamente si tradurrà nel fatto che sarà il FESR a finanziare le capacità di sicurezza e di difesa; (ii) diversamente dal Reg. (UE) 2021/1058, che indica chiaramente interventi ammissibili e non ammissibili, la Comunicazione COM(2025) 552 non indica minimamente cosa si potrà finanziare e non finanziare con il FESR.

Le proposte ufficiali sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 dell’UE

Il 16 luglio scorso la Commissione ha avanzato le proposte ufficiali sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE 2028-2034. Una delle grandi novità del QFP 2028-2034 è l’introduzione di un unico Fondo – Fondo Europeo per la Prosperità e la Sicurezza Sostenibili in campo economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo – che raccoglie tutti gli strumenti di finanziamento europei caratterizzati da una pre-allocazione di finanza pubblica europea a livello nazionale, tra cui i Fondi Strutturali.
Questo Fondo sarà attuato in primo luogo tramite dei Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PPNR). Il post esamina i rischi delle proposte gemelle su un Fondo “unico” per le politiche territoriali dell’UE e delle politiche per il controllo dei flussi migratori e di un Piano “unico” per ciascuno dei 27 Stati Membri, che vanno oltre quello ampiamente dibattuto di una “ri-nazionalizzazione” della politica di coesione. In particolare, evidenzia che non solo sarà alquanto impegnativo definire un PPNR internamente coerente, ma sarà anche piuttosto difficile, alla luce dell’articolazione del PPNR e dell’eterogeneità di priorità strategiche e di interventi, sorvegliare adeguatamente flussi finanziari e correttezza della rendicontazione delle spese.

Appunti 30.05.2025 – Il dibattito sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE post 2027

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE ha una grande valenza politica, in quanto la sua struttura – per il periodo di programmazione 2021-2027 articolata in 7 rubriche, 16 “policy cluster” e numerosi Programmi/dispositivi di spesa – fornisce di fatto l’intelaiatura strategica di tutte le politiche pubbliche europee. In questa luce, l’indicazione che il prossimo, per il periodo post 2027, sarà un “truly policy-based budget”, riportata nella Comunicazione COM(2025) 46 “The road to the next Multiannual Financial Framework” rilasciata il 12 febbraio scorso, è nulla più che uno slogan. La vera sfida del nuovo QFP – per il quale le proposte ufficiali dovrebbero essere rilasciate il prossimo 16 luglio – è quella di ridurre il numero di strumenti di finanziamento “off-the-budget”, generalmente istituiti per affrontare delle emergenze su cui non si riesce a intervenire con gli stanziamenti ordinari del bilancio europeo.

Le strategie per migliorare la capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali e gli incessanti cambiamenti recenti nel quadro di politica economica europeo

Il post rimarca che è certamente condivisibile che le strategie di capacity building per migliorare la gestione dei Fondi Strutturali siano tarate sulla capacità di gestione delle procedure amministrative, ma che, almeno a livello di Amministrazioni Centrali e di Regioni, va anche potenziata la capacità di dirigenti e funzionari pubblici di “leggere” i mutamenti nel quadro di policy europeo e, di conseguenza, la loro capacità di pianificazione strategica.
A titolo di esempio, viene illustrato l’autentico turn around che si è registrato nel primo semestre dell’anno nella politica industriale europea. Tale turn around è alla base della nuova proposta di modifica della base regolamentare dei Fondi “per la coesione” del periodo 2021-2027 avanzata dalla Commissione il 20 Giugno scorso con la Comunicazione COM(2023) 335 sulla Piattaforma delle Tecnologie Strategiche per l’Europa. La Comunicazione COM(2023) 335 propone degli emendamenti significativi alla base normativa della politica di coesione – fra cui l’inserimento di nuovi “campi di intervento” – e, quindi, richiederebbe di attivare ulteriori specifici servizi di capacity building a favore di Dirigenti e funzionari pubblici intesi a potenziare la loro capacità di migliorare il disegno strategico dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali già in corso di attuazione.

Il PNRR: una grande “macchina di spesa pubblica” di cui pochi conoscono davvero motore, carrozzeria e optional di serie

In questi mesi si sta già avviando il dibattito sui Fondi Strutturali post 2027. Un elemento del dibattito da non trascurare concerne la possibile applicazione alla politica di coesione dell’UE di un modello di intervento simile a quello del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (il principale strumento di finanziamento del PNRR). Mi è sembrato opportuno, quindi, richiamare di nuovo in questo post le principali differenze fra il sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e quello dei Fondi Strutturali. Vi sono tre elementi di riflessione principali che vengono rimarcati: (i) i Fondi Strutturali alimentano una congerie di Programmi di spesa, mentre invece il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza alimenta un unico grande Programma pluriennale (il PNRR appunto); (ii) i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali hanno un obiettivo di fondo ben definito che è quello di ridurre i divari territoriali nei livelli di sviluppo, mentre invece il PNRR è un Programma con molteplici obiettivi (è, di fatto, una grande Legge di Bilancio); (iii) il PNRR è un Programma pluriennale molto articolato, conosciuto adeguatamente solo dagli addetti ai lavori e, quel che è peggio, conosciuto ben poco sia da gran parte dei decisori politici, sia da gran parte dei giornalisti.

Il meccanismo di rimborso “performance oriented” dei progetti finanziati dal PNRR

Europa

Il post discute il particolare meccanismo di rimborso dei progetti finanziati dal PNRR che prevede che il saldo finale non venga rimborsato se i progetti non concorrono al raggiungimento di milestone e target, come da DM dell’11 Ottobre 2021 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’applicazione ai progetti finanziati dal PNRR del meccanismo generale di rimborso agli Stati Membri informato a logiche “pay-by-result” (gli Stati vengono rimborsati dall’UE solo se completano le riforme – milestone – e raggiungono i target quantitativi associati agli investimenti stabiliti negli Atti comunitari di approvazione dei Recovery Plan nazionali).
Per i finanziamenti erogati a valere dei Fondi Strutturali, la regolare generale è che il riconoscimento del saldo finale è condizionato alla conclusione degli interventi ed all’esito positivo dei controlli di primo livello (logica “compliance based”). Il meccanismo delineato dal comma 2 dell’art. 2 del DM dell’11 Ottobre 2021, invece, prevede che il saldo finale del 10% ai progetti finanziati dal PNRR non venga riconosciuto se questi non concorrono al raggiungimento di milestone e target. Peri progetti finanziati dal PNRR, quindi, conclusione degli interventi ed esito positivo dei controlli sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per l’erogazione del saldo finale.

Il sistema di governance del PNRR e le limitate responsabilità di indirizzo strategico delle Regioni

Il post discute la natura particolare del PNRR che, diversamente dai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si caratterizza per un sistema di governance fortemente accentrato.
Un sistema così fortemente incentrato a livello di Governo centrale – segnatamente nella PCM e nella Ragioneria Generale dello Stato del MEF – è da ricondurre al fatto che il RRF è uno strumento “a gestione diretta” marcatamente “top down” e, invece, i Fondi Strutturali sono caratterizzati da un sistema di governo multi-livello per cui: (i) per il primo la titolarità delle operazioni e anche dei finanziamenti è riservato solo alle Amministrazioni Centrali; (ii) l’attuazione dei Fondi Strutturali è fondata su un sistema di gestione “concorrente”, in quanto più livelli di governo concorrono al finanziamento e alla programmazione e gestione dei Programmi Regionali, che sono i documenti programmatici peculiari della politica di coesione. Per i Fondi Strutturali, inoltre, la titolarità delle operazioni è attribuita al Governo centrale – includendovi anche l’Agenzia per la Coesione Territoriale – alle Regioni e finanche a “contracting authority” sub-regionali, quali sono gli Organismi Intermedi.

La “pertinenza verticale” del Programmi Regionali FESR: focus sugli interventi a sostegno del sistema produttivo

Il post argomenta che, quantunque la valutazione ex ante dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il periodo 2021-2027 non sia obbligatoria, sarebbe ampiamente opportuno effettuarla. In particolare, dovrebbe essere verificata con attenzione la “pertinenza istituzionale” (coerenza “istituzionale”) rispetto alle grandi direttrici strategiche delle politiche dell’UE. I programmi FESR 2021-2027 sono articolati in Obiettivi di Policy e Obiettivi Specifici. La valutazione della “pertinenza istituzionale” può essere fatta a livello di intero Programma, di Obiettivi di Policy, di ambiti di intervento inseriti negli Obiettivi di Policy e anche di Obiettivi Specifici. Il post si sofferma sull’Obiettivo di Policy 1 (OP 1 “Un’Europa più intelligente e competitiva”) e, più specificamente, sulla strategia di politica industriale che le Regioni possono perseguire nell’ambito dell’OP 1. Ragionando su questo ambito di policy la verifica della “pertinenza istituzionale” dovrebbe considerare come termini di riferimento la strategia dell’UE per la realizzazione di uno Spazio Europeo della Ricerca, gli interventi per il sostegno alle imprese e il buon funzionamento del mercato interno e i molteplici interventi per la digitalizzazione dell’economia e della società.

Finanziamenti dell’UE “non collegati ai costi delle operazioni” e PNRR

In Italia, da vari anni, molteplici think-and-do tank conducono una importante e interessante campagna informativa e di advocacy sull’uso dei c.d. strumenti di “finanza a impatto” (impact investing) per sostenere un rafforzamento dell’erogazione pubblica di servizi di interesse collettivo anche con il contributo di investitori privati. Gli strumenti di “finanza a impatto” sono particolarmente interessanti in quanto si basano, in primo luogo, su un particolare meccanismo di rimborso – “pay-by-result” – per cui i finanziatori privati vengono rimborsati se e solo se i progetti di pubblica utilità raggiungono dei risultati (outcome) e degli impatti fissati nelle clausole contrattuali. Essi, pertanto, potrebbero contribuire a ridurre la spesa pubblica ed anche a migliorarne la qualità e la capacità di impattare in modo significativo sul benessere dei cittadini.
La campagna sugli strumenti di impact investing, ovviamente, ha ripreso linfa con il varo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal momento che il principale strumento che lo finanzia – il Recovery and Resilience Facility (RRF) – di per sé è stato ideato come strumento “performance based”, per cui l’erogazione dei contributi da parte dell’UE agli Stati è condizionato al raggiungimento di target e milestone fissati nelle decisioni di approvazione dei Piani nazionali. Si tratta, tuttavia, di una forma di rimborso condizionato a livello di rapporti fra UE e Stati (in altri termini si applica al nostro PNRR e non necessariamente ai progetti finanziati). Come adattare la natura “performance based” del RRF e, di riflesso, del nostro PNRR, ai singoli progetti? Si possono definire a livello di progetti dei meccanismi di rimborso “performance based” che si ispirino agli strumenti di “finanza a impatto? Questi sono i quesiti su cui ho sviluppato delle riflessioni. Nel prossimo post svilupperò delle riflessioni su questi quesiti con riferimento ai Fondi Strutturali 2021-2027.