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I Programmi di capacity building della politica di coesione per migliorare le strategie di sviluppo urbano sostenibile

Il post illustra il possibile ruolo del Programma URBACT IV quale catalizzatore dell’attuazione dell’Agenda Urbana Europea
2021-2027, da intendersi come agenda politica dell’UE intesa a potenziare il c.d. “acquis urban” (acquis communitaire in materia di politiche urbane).
Il Programma di Cooperazione interregionale URBACT IV, non a caso è informato alle tre dimensioni strategiche e ai cinque principi della Nuova Carta di Lipsia sul “potere trasformativo delle città per il bene comune (politiche urbane orientate al bene comune; approccio integrato; approccio partecipativo e co-design delle politiche urbane; Multi-Level Governance e approccio “place-based”).
URBACT IV concorre anche a raggiungere gli obiettivi dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE) di cui all’art. 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione.

Programmazione FESR 2021-2027 e politiche per le città

Le Istituzioni dell’UE hanno disposto per la politica di coesione 2021-2027 un ulteriore rafforzamento della dimensione urbana. Gli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) 2021/1058 su FESR e Fondo di Coesione forniscono la base operativa per migliorare le politiche urbane, ma bisogna prestare bene attenzione al fatto che questi due articoli definiscono due differenti modalità di sostegno al miglioramento delle politiche per la città. L’art. 11 del definisce gli obiettivi degli investimenti materiali e immateriali intesi a rafforzare le strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).
L’art. 12, invece, non concerne il finanziamento di investimenti, bensì di attività di capacitazione istituzionale dei decisori pubblici responsabili delle politiche urbane e di consolidamento dell’Agenda Urbana Europea (AUE) nell’ambito dell’Iniziativa Urbana Europea (IUE)

Appunti 30.11.2024 – Il principio di sana gestione finanziaria e il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la ratio del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
I Si.Ge.Co. (documenti più formali, fortemente incentrati sull’esigenza di dimostrare l’indipendenza funzionale delle Autorità di programma e al loro interno) e le piste di controllo (documenti più operativi, intesi a descrivere più nel dettaglio organigramma e processi attuativi e di controllo) sono due elementi fondamentali per efficacia ed efficienza dei Programmi e per garantire la corretta esecuzione dei controlli di legittimità e di regolarità delle spese (“verifiche di gestione” eseguite dalle Autorità di Gestione) e degli audit eseguiti dalle Autorità di Audit.
I principi alla base del Si.Ge.Co. e delle piste di controllo, ancor prima che nel Reg. (UE) 2021/1060, trovano fondamento nel Titolo II Principi del Regolamento finanziario dell’UE (Reg. UE; Euratom) 2024/2509).

Finanza pubblica europea e Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) e, dopo l’approvazione del PNRR, è stato rafforzato e consolidato nell’ambito della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR, segnatamente del Piano nazionale Nuove Competenze (PNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una volta di più una plastica dimostrazione di come i Fondi dell’UE (in particolare i Fondi Strutturali) abbiano ampiamente concorso a varare e finanziare strumenti di investimento e/o di riforma che, altrimenti, si sarebbe faticato non poco a finanziare solo con finanza pubblica nazionale.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) è stato poi finanziato ulteriormente con le risorse dell’Iniziativa REACT-EU che sono state allocate sul PON SPAO 2014-2020 dopo una sua riprogrammazione.
Nella fase attuale, il Fondo Nuove Competenze/Piano Nuove Competenze è finanziato a valere della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR e Amministrazioni centrali e Regioni possono anche mobilizzare risorse di FSE+ a valere dei Programmi 2021-2027. In merito si rammenta che il FNC è stato qualificato come Operazione di Importanza Strategica nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro).

Il PNRR e il Fondo Nuove Competenze

Entro fine novembre dovrebbe essere rilasciato l’Avviso 2024 del Fondo Nuove Competenze.
Il Fondo Nuove Competenze era stato varato in via sperimentale dall’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020) allo scopo di sostenere le imprese nella difficilissima fase più drammatica della pandemia e, soprattutto, rilanciare le attività di rafforzamento delle competenze degli addetti quale leva strategica per la competitività.
Tale strumento, dopo l’avvio sperimentale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) del periodo 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo), è stato poi inserito nel Piano nazionale Nuove Competenze (PNC), che è uno dei pilastri della Componente M5C1 Politiche per il lavoro del PNRR. In particolare, il PNC è una delle due pietre angolari della Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, inserita nella Sub-componente M5C1.1 Politiche Attive del Lavoro e sostegno all’occupazione del PNRR. Tale Sub-componente, nella fase attuale, è il vero motore del percorso di progressivo rafforzamento delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) e, quindi, il nuovo Avviso a valere sul FNC dovrebbe essere informato non solo a logiche di supporto indiretto alla competitività delle imprese, ma anche a logiche di tutela dell’occupabilità degli addetti, in particolare di quelli più avanti nell’età, a maggior rischio di dispersione delle competenze formali e informali.

Appunti 30.10.2024 – FSE+ 21-27, Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione

Gli Appunti di oggi illustrano molto brevemente la differenza sostanziale fra Politiche Attive del Lavoro e politiche strutturali dell’occupazione.
I Programmi cofinanziati da FSE+ – segnatamente la Priorità Occupazione – includono le azioni di Politica Attiva del Lavoro (PAL), ma non le politiche strutturali dell’occupazione.
Il nodo della questione è che non è possibile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro solo con interventi che rendano più flessibili i mercati del lavoro e facilitino il matching fra domanda e offerta di lavoro (è anche per questo motivo che sarebbe preferibile, come accaduto in altri periodi di programmazione, fare riferimento a obiettivi di occupabilità o di “migliore accesso all’occupazione”).
L’analisi del disegno strategico di questi Programmi e la valutazione dei loro effetti, pertanto, vanno sempre sviluppate partendo dalla premessa che gli interventi della Priorità Occupazione possono effettivamente concorrere a migliorare la situazione occupazionale se vi sono politiche strutturali dell’occupazione che sostengono – sul piano quantitativo (più posti di lavoro) e anche su quello qualitativo (migliori profili professionali e migliori condizioni di trattamento degli occupati) – la domanda di lavoro.

Il PNRR, la “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+

Per i Programmi FSE+, come argomentato nel precedente post, il “riesame intermedio”, pragmaticamente, dovrebbe essere guidato soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR. Tali riforme sono attuate nell’ambito delle seguenti Componenti del PNRR: (i) M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; (ii) M5C1 Politiche per il lavoro.
Il post rimarca che si tratta di interventi promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che, congiuntamente a quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono davvero rilevanti sia per rafforzare l’occupabilità dei giovani ed anche di soggetti deboli sul mercato del lavoro a rischio di disoccupazione di lunga durata, sia per ampliare le opportunità di istruzione e di formazione professionale, anche quella più avanzata garantita dagli ITS Academy, anche nelle aree meno sviluppate del Paese (il Mezzogiorno storico, infatti, sconta tutt’oggi ritardi preoccupanti per quanto concerne la c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale”).

Il “riesame intermedio” dei Programmi FSE+ fra «Regolamento STEP» e PNRR

Nei prossimi mesi le Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali saranno fortemente impegnate dal c.d. “riesame intermedio” di cui all’art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060.
Mentre nel caso dei Programmi FESR il “riesame intermedio” sarà ampiamente condizionato da spinte esogene (la nuova politica industriale verde e sempre più orientata all’autonomia strategica dell’UE e dal «Regolamento STEP»), per i Programmi FSE+ la “mid term review” dovrebbe essere guidata, pragmaticamente, soprattutto dalle riforme dei sistemi di istruzione e formazione, della c.d. “filiera lunga della formazione tecnico-professionale” e delle Politiche Attive del Lavoro (PAL) in corso di implementazione sull’abbrivio degli accordi presi con l’UE per l’attuazione del PNRR.
Il post, quindi, propone delle riflessioni sulla forte influenza di alcune riforme dei sistemi di istruzione e formazione e delle PAL implementate nell’ambito del PNRR sul “riesame intermedio” dei Programmi FSE+.

La coerenza della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR, dopo la revisione, con i nuovi Obiettivi Specifici ex Regolamento STEP dei Programmi FESR

Il breve articolo propone una riflessione sulla coerenza logica dei Programmi FESR nell’ipotesi in cui, a breve, siano oggetto di un “riesame intermedio” ampiamente in linea con obiettivi e indirizzi del «Regolamento STEP», con conseguente ampliamento e rafforzamento degli interventi della strategia a sostegno di R&S ed innovazione, con l’omologa strategia nell’ambito del PNRR (dopo che si è concluso il suo specifico “riesame intermedio” l’8 Dicembre 2023).
L’aspetto su cui si focalizza il post è che i progetti che si potranno finanziare con i nuovi Obiettivi Specifici (OS) 1.6 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie strategiche critiche STEP” e 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dovranno essere progetti fortemente orientati alla prototipizzazione e allo sviluppo commerciale di nuovi dispositivi tecnologici e nuovi prodotti finali, con contenuti scientifico-tecnologici molto avanzati. In generale, questo non è richiesto per i progetti finanziati dagli Investimenti del PNRR volti a promuovere R&S, innovazione e competitività. Questi vincoli sui progetti ammissibili a beneficio nell’ambito degli OS 1.6 e 2.9, da un lato riducono sensibilmente, di per sé, il rischio di possibili duplicazioni di interventi di Programmi FESR e di PNRR e/o di possibili effetti di cannibalizzazione, ma dall’altro dovrebbero parimenti sollecitare una riflessione sulle responsabilità davvero rilevanti che, implicitamente, vengono attribuite alle AdG dei Programmi FESR. Sono esse, infatti, che con le loro scelte programmatiche e con la puntuale definizione degli schemi di incentivazione negli avvisi di finanziamento a valere sugli OS 1.6 e 2.9, potrebbero, ben più dei Soggetti Attuatori degli Investimenti del PNRR intesi a sostenere R&S, innovazione e competitività, contribuire a dare un forte impulso a un cambio di passo del sistema produttivo italiano, proprio alla luce dei vincoli su natura e grado di innovatività dei progetti ammissibili a beneficio.

La revisione della strategia a sostegno di ricerca e innovazione del PNRR fra Regolamento REPowerEU e Regolamento STEP

Il breve articolo presenta il nuovo “quadro logico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività del sistema produttivo dopo la sua revisione approvata l’8 Dicembre 2023. Il principale cambiamento rispetto al novero di tali Misure del PNRR iniziale (approvato il 13 Luglio 2021) è costituito dall’introduzione della Missione 7 Componente REPowerEU, segnatamente dell’Investimento 15 “Transizione 5.0 Green”. Come avevo già segnalato nel post del 25 Giugno scorso, nella fase attuale, va sempre tenuto in debita considerazione il possibile effetto di cannibalizzazione su interventi dei Programmi FESR di incentivi analoghi finanziati a valere sul PNRR. Il nuovo Investimento 15 della Missione 7 – a cui si darà corso con il piano Transizione 5.0 – potrebbe sovrapporsi, almeno a livello di obiettivi di politica economica e di tipologie di investimenti ammissibili a beneficio, con il nuovo Obiettivo Specifico 2.9 “Sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” dei Programmi FESR che le Autorità di Gestione (AdG) potrebbero introdurre sull’abbrivio del c.d. “Regolamento STEP”, nell’ambito del “riesame intermedio” dei Programmi. Sarebbe opportuno, quindi, che le AdG tenessero debitamente conto di questo nuovo “quadro strategico” delle Misure del PNRR a sostegno di R&S, innovazione e competitività per evitare duplicazione degli interventi e/o effetti di cannibalizzazione fra gli strumenti agevolativi.