Category: Stay inspired (sharing ideas)

Recovery Plan: i rimborsi dell’UE agli Stati sono condizionati ai risultati ottenuti. Sarà così anche per i singoli progetti?

Scalinata

Il post ricorda che il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) condiziona il rimborso delle spese dei PNRR agli Stati Membri ai risultati ottenuti. Questo è naturale, trattandosi di uno strumento di finanziamento particolare (è una “facility”).
Possiamo parlare, pertanto, di PNRR “orientati ai risultati”? Questo dipenderà molto dai meccanismi di rendicontazione della spesa che verranno definiti a livello di singolo progetto. Al momento è certo, in base all’art. 24 del Regolamento sul Dispositivo che la Commissione, prima di procedere al pagamento del contributo finanziario, valuterà «se i pertinenti traguardi e obiettivi [indicati nel PNRR] siano stati conseguenti in maniera soddisfacente».
Il Regolamento, la Decisione di esecuzione del Consiglio che ha approvato il PNRR italiano e anche il DL 77/2021 (c.d. “DL Recovery Plan”), convertito in legge con la L. 108/2021, fin qui non hanno chiarito se questo meccanismo di rimborso performance based si applicherà anche ai singoli progetti. Solo in quel caso sarebbe pienamente lecito parlare di PNRR “orientati ai risultati”.

Recovery and Resilience Facility vs Fondi Strutturali. Bisogna tenere maggiormente conto dei diversi “metodi di gestione”

Il post evidenzia che i rischi inerenti alla possibile estensione ai Fondi Strutturali del sistema di governance del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (strumento che finanzia i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) e al conseguente depotenziamento del ruolo delle Regioni nella gestione dei Fondi dell’UE per lo sviluppo strutturale appaiono alquanto remoti. Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza e i Fondi Strutturali hanno fondamenta giuridiche e “metodi di gestione” così nettamente diversi per cui appare alquanto problematico (sul piano istituzionale e su quello giuridico) l’estensione, nella programmazione post 2027, del sistema di gestione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza ai Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Formulazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027 e valutazione

Il post illustra alcuni elementi basilari sulla formulazione dei Programmi complessi – quali sono quelli cofinanziati dai Fondi Strutturali – e sulla loro valutazione.
Anche questi Programmi, infatti, sono informati alla logica generale per cui si deve delineare a priori il “percorso di cambiamento” attivato dagli interventi di policy (“teoria del cambiamento”). In altri termini, per la loro formulazione sarebbero importanti la “teoria del cambiamento” insita nel Programma, una adeguata valutazione ex ante e la contestuale definizione del “disegno di valutazione” dei Programmi. Inoltre, va sempre ricordato che la valutazione degli impatti dei Programmi non si può assolutamente fondare su degli indicatori, bensì deve essere fondata sulla rigorosa applicazione di metodi di analisi contro-fattuale. La ragione risiede nel fatto che gli effetti strutturali dei Programmi sulle variabili socio-economiche non vengono solo a dipendere dall’attuazione degli interventi (cause endogene), ma anche da una congerie di variabili “esogene” rispetto al Programma (cause esogene di contesto).

Next Generation EU: un ponte verso una autentica “unione fiscale” e la riforma del sistema di finanza pubblica europea?

Venerdì 23 Luglio, Ferdinando Nelli Feroci – uno dei massimi esperti italiani di affari e fondi europei, attualmente presidente dello IAI – ha pubblicato un interessante articolo sul dibattito in merito a Next Generation EU (NGEU) a un anno circa dalla sua approvazione. Il dibattito oggi verte sul possibile ruolo di NGEU quale ponte verso: (i) un’autentica “unione fiscale” e (ii) la riforma del sistema di finanza pubblica europea. Il dibattito su questi aspetti, come dimostra il contributo di Nelli Feroci, è troppo sbilanciato sull’immane novità costituita dal fatto che, dal lato del finanziamento del bilancio europeo, i dispositivi di spesa ex NGEU sono finanziati tramite titoli di debito europeo. Quando si ragiona su NGEU quale possibile veicolo di un più ampio ripensamento del sistema di finanzia pubblica dell’UE bisogna considerare anche il versante delle spese, avendo ben presente che esaminando i vari dispositivi di spesa bisogna sempre tenere conto dei diversi “metodi di gestione” che li caratterizzano e dei loro molteplici meccanismi di delivery.

Fondi Strutturali 2021-2027 e “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”

Negli ulti mesi, in diversi articoli pubblicati sul magazine online Vita e su degli importanti inserti settimanali dei quotidiani La Repubblica e Corriere, l’economista ed ex parlamentare Giovanna Melandri, con riferimento al Recovery Plan italiano, ha rimarcato l’importanza di interrogarsi su «come coniugare l’esigenza della velocità [di spesa] con quella della qualità, orientata all’obiettivo dell’impatto sociale ed ambientale» e, a tal fine, ha suggerito quale risposta il ricorso ad appalti pubblici informati agli schemi “impact finance”.
Una siffatta domanda mi pare sia ancora più significativa con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027. Il Regolamento generale che li disciplina nel periodo di programmazione che si apre quest’anno prevede il ricorso a una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, finanziamenti dell’UE “legati ai risultati” e, quindi, assimilabili a forme di “impact finance”). Se le ormai note “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente rafforzate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di catalizzare la “capacità di spesa” dei PO, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza, a mio avviso ancora più stringente, di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. Il Regolamento generale prevede, in termini semplificati, che Stati Membri (e Regioni) indichino se ricorreranno o meno ai “finanziamenti non collegati ai costi” nei PO. Dal momento che nel giro di pochi mesi si prevede il loro invio alla Commissione sarebbe assolutamente questo il tempo per esercitare un’azione di lobbying al fine di promuoverne l’utilizzo nei PO 2021-2027.

Risoluzione del Parlamento Europeo sui Recovery Plan. Quali insegnamenti trarne per l’attuazione di Recovery Plan e Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali?

Il post propone delle critiche all’odierna Risoluzione del Parlamento Europeo su formulazione, attuazione e valutazione dei Recovery Plan.
L’aspetto più controverso è la malcelata volontà della Risoluzione di porre il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e i Recovery Plan a latere degli strumenti tradizionali a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale dell’UE (in primis i Fondi Strutturali).
Il Dispositivo e i Fondi Strutturali hanno fondamenti politici, giuridici e di politica economica ampiamente diversi ed è opportuno che sia così. Invece di spingere l’attuazione dei Recovery Plan nella direzione degli obiettivi dei Fondi Strutturali, come tenta di fare la Risoluzione, sarebbe molto più opportuno rivendicare una forte coerenza dei Recovery Plan nazionali e dei Programmi Operativi cofinanziati dei Fondi Strutturali e, soprattutto, la conclusione dei negoziati sugli Accordi di Partenariato nazionali e sui Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vs Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Il post propone una analisi delle principali differenze fra Recovery and Resilience Facility – lo strumento di finanziamento principale di Next Generation EU che finanzierà i Recovery Plan nazionali – e Fondi Strutturali. L’analisi è condensata in una sola tavola sinottica.
La principale differenza concerne il fatto che richieste di pagamento ed erogazione dei contributi a valere dei Recovery Plan nazionali seguono meccanismi ben diversi da quelli dei Fondi Strutturali. Nel caso degli interventi dei Recovery Plan, infatti, non si segue il meccanismo per “anticipi” e “rimborsi” che caratterizza i Fondi Strutturali. In vero, non solo viene richiesto che essi siano regolarmente completati e poi collaudati, ma si richiede parimenti che essi raggiungano gli obiettivi quantificati concordati.

I momenti di svolta del negoziato sui Fondi Strutturali 2021-2027

Il post ripropone un’analisi della rilevanza del “Green Deal europeo” quale faro del negoziato e della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027. Il varo del “Green Deal europeo” e la successiva iniziativa per un “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile” segnano un autentico turn around delle politiche europee. Seguendo il dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e lo scorcio finale del negoziato sull’Accordo di Partenariato (fulcro della programmazione dei Fondi Strutturali) si ha l’impressione che i decisori pubblici italiani considerino il “Green Deal” (e i molteplici elementi di novità nel quadro di policy europeo ad esso collegati) solo come degli ulteriori vincoli alla programmazione e non come delle opportunità per rifondare strutturalmente il fragile sistema economico del nostro Paese.

Le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le condizioni abilitanti dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali

Il post propone una analisi delle sinergie fra le c.d. “condizioni abilitanti” dei Fondi Strutturali e le riforme inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi.
Il fattore catalizzatore di ambedue le programmazioni possono essere le “strategie” e i piani di medio termine richiesti dalla normativa sui Fondi Strutturali per assolvere alle “condizioni abilitanti” (le “condizionalità” della programmazione 2014-2020). Le “strategie” e i piani di medio termine per assolvere alle “condizioni abilitanti”, infatti, sono strategie/documenti di policy di estrema rilevanza anche per rendere più performante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Next Generation EU: quali procedure di rendicontazione delle spese e di controllo per gli interventi dei Recovery Plan?

Questo articolo, correggendo alcuni aspetti poco chiari e ampliando il post del 20.10.2019, tenta di spiegare meglio le potenzialità di una “forma di sostegno” innovativa dell’UE, introdotta nel 2018 dal Regolamento Finanziario vigente: i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni” (in altri termini, i finanziamenti dell’UE “legati ai risultati”). Queste potenzialità potrebbero essere valorizzate anche nell’ambito dei Recovery Plan. Se le “opzioni di costo semplificate”, che verranno ulteriormente potenziate nel periodo 2021-2027, vanno nella direzione di rafforzare la “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e dei Recovery Plan, i “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, invece, corrispondono all’esigenza di rafforzare la qualità della spesa e l’impatto degli interventi. La portata innovativa dei “finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”, tuttavia, andrà valutata meglio via via che la Commissione elaborerà degli Atti delegati per chiarire meglio alcuni aspetti che concernono la sorveglianza e le procedure di controllo dei Fondi Strutturali 2021-2027 e le procedure di rendicontazione delle spese ed i controlli dei Recovery Plan.